Diritto al rimborso di quanto pagato negli anni 2010 e 2011 per addizionale provinciale delle accise sul consumo di energia elettrica

Con alcuni recenti sentenze, la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità per le aziende  di agire per il rimborso delle somme illegittimamente versate a titolo di addizionale provinciale delle accise sul consumo di energia elettrica, per gli anni 2010 e 2011.

Le addizionali previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 511 del 1998 (e successive modifiche) sono state ritenute illegittime per contrasto con l'articolo 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia UE; ed infatti la norma è stata abrogata dall'articolo 18 comma 5 del decreto legislativo 68/2011 (a decorrere dall'anno 2012) proprio a causa del contrasto con la normativa europea.

In precedenza gli utenti finali avevano chiesto il rimborso agli Enti pubblici che hanno incamerato le somme; tali azioni, incardinate davanti le Commissioni Tributarie, incontravano però il limite costituito dalla decadenza biennale dell'azione di restituzione, prevista dalla normativa di settore nei confronti dell’ente pubblico.

Con la sentenza 15198/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito il contrasto tra la norma istitutiva dell'addizionale e la Direttiva europea e il conseguente illegittimo addebito delle addizionali, confermando la possibilità di richiedere, nei termini di legge, la restituzione di quanto versato a tale titolo.

Ma la novità più rilevante è determinata da una serie di sentenze successive (tra cui citiamo a titolo di esempio la 27099 del 2019) con cui la Cassazione ha affermato l'obbligo per l’utente finale di chiedere il rimborso non già all'ente pubblico impositore, bensì al fornitore di energia elettrica, con azione ordinaria di ripetizione dell'indebito da esperirsi nei 10 anni dal pagamento dell'addizionale.

Queste sentenze aprono dunque alla possibilità di agire ancora oggi nei confronti del fornitore dell'energia elettrica che ha esposto in bolletta le addizionali, per la restituzione delle stesse.

E’ però fondamentale inoltrare con urgenza una comunicazione di interruzione della prescrizione, in modo da salvare il diritto di restituzione relativo all’imposta addebitata nell'anno 2010.

L’iniziativa sarà tanto più opportuna e conveniente, quanto più alti sono i consumi di energia, che per le aziende particolarmente “energivore” possono giungere anche a somme consistenti.

 

 

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