In vista della riapertura di molte attività professionali, industriali e commerciali, si fa un gran parlare della sanificazione degli ambienti di lavoro, spesso affidandosi al “sentito dire”.
C’è chi contatta imprese di pulizia e sanificazione apparse improvvisamente dal nulla, e chi progetta l’acquisto di macchinari di ionizzazione e ozonizzazione per una sanificazione “fai da te”.
Certamente il consiglio principale è di affidarsi a ditte e professionisti specializzati, verificando che gli interventi preventivati rispondano ai requisiti di legge.
Per quanto mi riguarda, ho cercato di approfondire il contenuto della normativa per comprendere che tipo di sanificazione viene richiesta dalla normativa e quale sia l’intervento che possa coniugare al meglio sicurezza e risparmio.
Il DPCM 26 aprile 2020, all’articolo 2 comma 6, prescrive che le attività produttive industriali e commerciali autorizzate ad operare devono rispettare i contenuti del protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, con l’avvertimento che la mancata attuazione dei protocolli può determinare la sospensione dell’attività.
Il protocollo allegato 6 al DPCM prescrive al punto 4 che l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; in particolare, chiarisce che occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. Per le sole aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui ci sono stati casi sospetti di infezione da COVID-19, è necessario provvedere, alla riapertura dell’attività, ad una sanificazione straordinaria; lo stesso andrà fatto qualora venisse accertata la presenza nei locali aziendali di una persona con COVID-19.
Come va fatta l’attività di sanificazione?
Al riguardo, il protocollo si limita a richiamare la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, che pertanto diventa il testo di riferimento per le specifiche tecniche dell’attività di sanificazione.
La circolare, avente come oggetto “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”, fa presente che i Coronavirus possono depositarsi sulle superfici inanimate anche fino a 9 giorni, e che per renderli inattivi devono essere utilizzati comuni disinfettanti di uso ospedaliero contenenti ipoclorito di sodio (cloro), etanolo o perossido di idrogeno.
Il primo componente è presente, ad esempio nell’Amuchina o nella comune candeggina; il secondo nei detergenti a base alcolica; il perossido di idrogeno altro non è che l’acqua ossigenata.
Per la pulizia degli ambienti non sanitari, la circolare raccomanda che i locali vengano decontaminati pulendoli con detergenti contenenti i componenti sopra indicati e che si presti particolare attenzione alla pulizia delle superfici toccate con più frequenza.
L’esame di questi documenti mi porta a ritenere che la sanificazione effettuata tramite ozonizzazione oppure con la ionizzazione degli ambienti, oltre che pericolosa per le controindicazioni che l’uso di queste tecniche comporta, potrebbe non rispondere ai requisiti prescritti dalla legge. Lo stesso dicasi per la sanificazione “fai da te” attraverso macchinari da tempo ritenuti obsoleti e che invece, negli ultimi tempi, vengono pubblicizzati come “miracolosi”.
A mio parere, la soluzione migliore è procedere, al momento della riapertura dei locali lavorativi, con una accurata decontaminazione ambientale da effettuarsi con l’uso di detergenti conformi a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Salute, affidandosi per questo ad aziende specializzate.
In seguito, sarà sufficiente procedere almeno due volte al giorno, anche in autonomia, con una pulizia delle superfici di contatto (scrivanie, sedie, tastiere e mouse dei pc, telefoni, schermi ed altro) utilizzando Amuchina, candeggina, acqua ossigenata o detergenti a base alcolica, ed a fine giornata con la pulizia di pavimenti e pareti con detergenti dello stesso tipo.
In caso si verifichi una contaminazione da COVID-19, occorrerà invece procedere ad una ulteriore sanificazione straordinaria.