Rimborsi a mezzo voucher: una scelta legislativa discutibile...

Tra le misure emergenziali adottate dal Governo Italiano a sostegno dell’economia rientrano i rimborsi a mezzo voucher, adottati sia nel “Decreto Cura Italia” sia nel “Decreto Rilancio, che hanno generato numerose polemiche.

Molti venditori (tour operator, organizzatori di eventi, gestori di palestre ed impianti sportivi) giustificano la decisione di rimborsare i clienti con i voucher sostenendo sussistere un obbligo in tal senso imposto loro dalla legge.

In realtà, non è così!

Inizialmente, con il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, era stata prevista all’art. 28 la facoltà di rimborsare anche con voucher, oltre che in denaro, i titoli di viaggio ed i pacchetti turistici il cui godimento era risultato impossibile a causa dell’emergenza Coronavirus.

In seguito, con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), il rimborso alternativo con voucher era stato esteso ai contratti di soggiorno ed all’acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

Il Parlamento, nel convertire con Legge 24 aprile 2020 n. 27 il Decreto Cura Italia ed avendo deciso di non convertire e dunque di far decadere il decreto legge n. 9/2020, ha eliminato dall’art. 88 il riferimento ai contratti di soggiorno, che ha inserito nel nuovo art. 88 bis armonizzandolo con quanto già contenuto nell’art. 28 del decaduto decreto legge n. 9/2020.

Con l’art. 216, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (“Decreto Rilancio”) il rimborso con voucher è stato esteso ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo: in questo caso è stato espressamente prevista la facoltà del gestore dell’impianto sportivo di rimborsare l’utente con un voucher “in alternativa al rimborso del corrispettivo”.

L’intera normativa sopra richiamata prevede dunque il rimborso con voucher come un’alternativa al normale rimborso in denaro, che resta sempre possibile (oltre che preferibile).

Addirittura, il rimborso in denaro è obbligatorio per le ipotesi di annullamento o mancata effettuazione di viaggi ed iniziative di istruzione da parte degli alunni della scuola dell’infanzia o delle ultime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (comma 8 del citato art. 88 bis): questo perché è verosimile che i ragazzi non abbiano interesse a posticipare di un anno, utilizzando il voucher, una esperienza legata ad un ciclo di studi prossimo alla sua scadenza naturale.

Ciò che rende illegittime queste norme, per contrasto con la normativa comunitaria e con il Codice del Consumo, è l’avere riservato al venditore la facoltà di scelta tra il rimborso in denaro e quello con voucher. La Commissione Europea, con la Raccomandazione n. 648 del 13.05.2020, ha evidenziato che i voucher possono essere alternativi al rimborso in denaro solo se volontariamente accettati dai clienti ed a condizione che possiedano dei requisiti ben precisi (tra cui una garanzia di rimborso in caso di insolvenza dell’organizzatore o del vettore e la rimborsabilità in denaro durante il periodo di loro validità, anche in caso di utilizzo solo parziale). Da ultimo, tale illegittimità è stata rilevata anche all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza che, in una segnalazione inviata al Governo ed al Parlamento Italiani, ha ribadito l’illegittimità degli articoli 88 e 88 bis della L. 27/2020) invitandoli a porvi rimedio.

Se è vero che i settori del turismo e dello spettacolo sono stati duramente colpiti dalla crisi economica scaturita dalla pandemia e che l’uscita dal tunnel appare per loro davvero lontana, va anche detto che non è condivisibile la scelta di sostenerli utilizzando le risorse dei consumatori, già a loro volta fortemente danneggiati: se le misure economiche individuate fino ad oggi non dovessero risultare sufficienti, il Governo dovrà utilizzare altri strumenti di sostegno alle imprese, che siano legittimi anche rispetto alla normativa comunitaria.

Come per altre vicende di questo periodo, la soluzione equitativa è sempre da preferire, anche perché il fallimento degli operatori turistici o la chiusura degli impianti sportivi comporterebbe un danno irreparabile per tutte le parti coinvolte. E’ auspicabile che accetti il voucher chi ritiene probabile un suo utilizzo nel prossimo futuro, purché non gli venga chiesto di sottostare a condizioni eccessivamente onerose; potrà insistere, invece, per il rimborso in denaro chi è già stato fortemente penalizzato da questa situazione emergenziale e ritiene di dovere impiegare diversamente le sue risorse economiche.

 

 

Logo sito tra

Uffici

Sede di Como:

Didona & Partners
Via Giocondo Albertolli, 9
22100 Como (CO)
Italy


Sede di Lecco:

Studio Giordano & Associati
Via Parini, 33
23900 Lecco (LC)
Italy

Contatti

 

Tel +39 031 242472
Fax +39 031 2450835
Email: info@studiodidona.it
Linkedin


Tel +39 0341 2981
Fax +39 0341 285530
Email: info@studiogiordano.it

Search