Emergenza COVID-19: sospeso anche il termine di efficacia del precetto

Tra gli operatori del diritto si discute circa l’applicabilità della sospensione anche all’atto di precetto, che altrimenti perderebbe efficacia decorsi 90 giorni dalla sua notificazione. alcuni ritengono che la sospensione dei termini disposta dalla recente decretazione d’urgenza non si applicherebbe al precetto dal momento che questo atto non soggiace alla sospensione feriale dei termini.

Ricordiamo che l’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

La sospensione è stata poi prorogata fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020.

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione che, con la Relazione n. 28 dell’1 aprile 2020, nell’esaminare gli effetti sul processo civile derivanti dalla “alluvionale” legislazione d’urgenza, ha tra l’altro chiarito che “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”.

In questo modo la Suprema Corte conferma il proprio orientamento per il quale “la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.

Anche gli Ermellini confermano, dunque, che il termine di 90 giorni utile per porre in esecuzione l’atto di precetto deve intensersi sospeso dal 9 marzo 2020 fino all’11 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.

 

 

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