Lodo arbitrale societario riformato per errores in iudicando - la ratifica dell'operato del delegato deve avere la forma scritta

In accoglimento delle richieste da noi formulate per conto di una nostra cliente, socia di una spa operante nel settore della siderurgia, la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 1555 del 16 ottobre 2023, ha ribadito il principio per cui il lodo arbitrale pronunciato in materia societaria può essere riformato in caso di error in iudicando commesso dagli arbitri e ravvisato, nel caso di specie, nell’avere ritenuto ratificato per facta concludentia l’operato del delegato che, nel corso di un’assemblea societaria, ha espresso un voto favorevole su un argomento non compreso nell’ordine del giorno.

La Corte ha osservato, a tale proposito, che la disciplina dell’arbitrato societario deve ritenersi speciale rispetto a quella generale sull’arbitrato e che quindi la stessa prevale rispetto a quella generale quanto alle disposizioni che se ne discostano.

L’art.838 quater cpc prevede espressamente che gli arbitri debbano decidere secondo diritto quando la decisione verte sulla validità delle delibere assembleari societarie; essendo la disciplina dell’arbitrato societario speciale rispetto a quella generale in tema di arbitrato, questa norma prevale sul quanto disposto dal terzo comma dell’art. 829 cpc.

Nel ritenere dunque ammissibile l’impugnazione da noi proposta, la Corte ha ravvisato l’errore di diritto compiuto dagli arbitri nell’avere ritenuto che la nostra assistita, semplicemente con il suo comportamento, avrebbe ratificato l’operato del delegato che, intervenuto in sua sostituzione in assemblea, avrebbe votato favorevolmente su un argomento che gli stessi arbitri hanno riconosciuto non essere ricompreso nell’ordine del giorno.

La Corte di Appello ha affermato che il voto espresso dal delegato non può ex art.1398 c.c. ritenersi efficace nei confronti della delegante, salva ratifica da parte di quest’ultima; ma “la ratifica in tanto può ritenersi efficace in quanto sia espressa con l’osservanza delle medesime forme prescritte per l’adozione dell’atto precedentemente posto in essere dal delegato eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art.1399 c.c.)”; dal momento che l’art.2372 primo comma c.c. prevede che la rappresentanza in assemblea societaria deve essere conferita per iscritto, anche la ratifica, per essere valida, deve avere la stessa forma, ed ha affermato il principio per cui “L’accettazione della mandante non può invece legittimamente inferirsi sulla base di un comportamento in tal senso ritenuto concludente (a prescindere dal fatto che lo fosse o meno), ciò essendo impedito dal combinato disposto degli articoli 1399 e 2372 c.c.”.

 

 

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