Fideiussione omnibus: le Sezioni Unite confermano la nullità parziale delle fideiussioni contenenti clausole conformi allo schema ABI contrario alla normativa antitrust

Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sulla validità o meno delle clausole contenute nelle fideiussioni bancarie omnibus e riproducenti quelle contenute nello schema ABI dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità dello schema contrattuale standardizzato adottato dall’Associazione bancaria italiana (ABI), sancita dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, si trasmette ai contratti “a valle” dell’intesa e cioè ai contratti che le banche hanno stipulato con i singoli garanti in base allo schema citato: la nullità è però solo parziale, colpendo esclusivamente le clausole conformi allo schema ABI e non l'intera fideiussione, che resta valida per la parte restante.

La nullità colpisce le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI e precisamente: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".

La decisione delle Sezioni Unite può avere importanti ripercussioni sui rapporti bancari in corso ed anche su quelli passati: si pensi, ad esempio, alle ipotesi di nullità della clausola di rinuncia ai termini ai sensi dell’articolo 1957 c.c., nelle ipotesi in cui la banca non abbia agito nel termine previsto di sei mesi dalla mora del debitore principale garantito: in questa ipotesi infatti il pagamento del garante dovrebbe essere ritenuto indebito e quindi restituito a causa della mancata attivazione della banca nei confronti del debitore principale entro i termini previsti. Il garante al quale viene chiesto di far fronte all’inadempimento del debitore principale potrebbe opporsi alla richiesta della banca invocando la predetta nullità, così come colui che ha pagato le somme richieste in virtù dell’obbligo fideiussorio potrebbe agire per la restituzione delle somme pagate entro il termine di prescrizione di 10 anni.

In questo ultimo caso va prestata attenzione alla eventuale intervenuta sottoscrizione di un atto transattivo tra il garante e la banca, che potrebbe vanificare la pretesa restitutoria qualora, nel sottoscriverlo, le parti abbiano previsto o comunque ipotizzato questa eccezione e l’abbiamo inclusa nella negoziazione.

 

 

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