Il Tribunale di Milano, con la recentissima ordinanza del 13 agosto 2021, resa all’esito di un procedimento di urgenza volto a sospendere l’esecuzione di una delibera condominiale di adesione all'Ecobonus 110% con l'installazione anche del cappotto termico, ha respinto il ricorso di alcuni condonini che lamentavano il restringimento di circa 4-5 cm della superficie disponibile dei loro balconi a causa del cappotto termico, ritenendo che l’installazione del cappotto “...risulta funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni (la facciata ed in generale lo status energetico degli edifici) e risulta finalizzato al soddisfacimento di interessi, sia della collettività condominiale sia pubblicistici, altamente meritevoli di tutela (risparmio energetico) ed in relazione ai quali il minimo sacrificio connesso alla riduzione della superficie disponibile dei balconi appare invero recessivo”.
Per il Tribunale di Milano, la delibera condominiale autorizzante l’installazione del cappotto termico non è nulla sic et simpliciter a causa del suo oggetto, perché non disciplina direttamente i beni di proprietà esclusiva dei balconi, ma solo i lavori interessanti i beni comuni; perciò la contestazione sollevata vertevs unicamente sugli effetti sulle parti private dei lavori aventi ad oggetto principale i beni comuni.
Così prosegue il Tribunale di Milano: “Appare dunque naturale, secondo l'id quod plerumque accidit, che interventi edili sulle facciate condominiali possano riverberare i loro effetti anche sulle parti di proprietà esclusiva dei condòmini (maxime i balconi) ma non può ritenersi che qualunque effetto di siffatta natura assuma i connotati di lesione del diritto di proprietà esclusiva, con conseguente invalidità della delibera assembleare; altrimenti, l'installazione di cappotti termici sulle facciate dei condomìni sarebbe sostanzialmente subordinata al voto unanime dei condòmini, con conseguente frustrazione della ratio sottesa all'intervento legislativo (riguardante, invero, plurimi interventi ma contemplante espressamente proprio gli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”, art. 119 comma 1 lett. a) d.l. 24/2020)”.
Se dunque in linea teorica la riduzione degli spazi sui balconi derivante dalla posa del cappotto termico può comportare una perdita di fruibilità degli stessi non sempre accettabile per il singolo proprietario, vanno comunque effettuate delle valutazioni caso per caso al fine di contemperare l’interesse del singolo condomino a non vedersi danneggiato nell'utilizzo del suo balcone con quello del Condomìnio ad ottenere un importante miglioramento della prestazione energetica del fabbricato e, come conseguenza, un aumento del valore di tutte le unità immobiliari, ivi compresa quella del proprietario penalizzato.
Ed infatti nell’ordinanza si legge che “Occorre, dunque, esaminare il singolo caso concreto nell'ottica di un contemperamento tra i diversi interessi contrapposti e nel solco di quella cd. “solidarietà condominiale” più volte affermata dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 7938/2017)”.
Di certo il singolo proprietario può pretendere che il Condominio valuti la fattibilità di interventi tecnici che, seppur maggiormente dispendiosi, consentano di ottenere il medesimo risultato in termini di isolamento termico con una minore incidenza sulla proprietà privata (ad esempio mediante l’utilizzo di pannelli di uguale rendimento ma di minor spessore oppure operando l’insufflaggio di materiale isolante nell'intercapedine della parete prospiciente i balconi); solo laddove tali interventi si rivelassero impossibili o non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento termico prefissati, allora potrebbe ritenersi giustificato il minimo sacrificio della proprietà individuale in favore del prevalente interesse comune.